Codice etico degli appalti



Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 ottobre 2008 e aggiornato in data 17 ottobre 2012
Premesse
AMBITO DI APPLICAZIONE
  1. Oggetto del presente Codice sono le modalità comportamentali adottate, nel corso delle procedure di selezione del contraente indette da Acque Veronesi s.c. a r.l. (in seguito “la Società”), dalle imprese concorrenti, appaltatrici e subappaltatrici.La Società è soggetta al D.Lgs. n. 50/2016 ed applica un proprio “Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria”.
  2. Il presente codice è da ritenersi integrativo e complementare rispetto detti regolamenti e, altresì, rispetto al Codice Etico adottato dalla Società dal 1° ottobre 2008 nell’ambito del processo di sviluppo di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al dettato del D.Lgs. n. 231/2001.
  3. Il Codice regola i comportamenti posti in essere dai dipendenti della Società quale impresa pubblica ed ente aggiudicatore in occasione di ogni fase delle procedure relative ad appalti, negoziazioni e contratti stipulati dalla Società, oltre che delle fasi di esecuzione e collaudo.
  4. Il Codice costituisce condizione di ammissione alle procedure di selezione del contraente e fa parte integrante di tutti i contratti e convenzioni stipulati con la Società.
  5. Il Codice si applica altresì a tutti i dipendenti - collaboratori o incaricati - che, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell’ambito dell’organizzazione interna di Acque Veronesi, intervengono nei suddetti procedimenti.
Prima parte
IMPRESE CONCORRENTI, APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI NELLE PROCEDURE DI
SELEZIONE DEL CONTRAENTE E NEI CONTRATTI DI ACQUE VERONESI


1. Dovere di correttezza
L’impresa concorrente, appaltatrice o subappaltatrice, agisce secondo i principi di buonafede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti di Acque Veronesi, che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici o subappaltatrici.

2. Concorrenza
Le imprese partecipanti alle gare di appalto sono tenute al rispetto delle “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, di cui alla legge n. 287 del 1990, e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. 
Ai fini del presente Codice, si intende per “comportamento anticoncorrenziale” qualsiasi comportamento ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l’impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale.
In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
  • la promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell’ambito della procedura per l’affidamento di un appalto;
  • il silenzio sull’esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
  • l’accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell’offerta;
  • l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.
3. Controllo
A garanzia della par condicio tra i concorrenti e della segretezza delle offerte, l’impresa concorrente non deve trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, né in alcuna norma di collegamento sostanziale che comporti la presentazione di più offerte riconducibili ad un unico centro decisionale e, dunque, il venir meno del principio della segretezza dell’offerta.

4. Rapporti con la stazione appaltante
L’impresa coinvolta in procedure per l’affidamento di appalti pubblici promosse da Acque Veronesi si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
Non è consentito proporre opportunità di impiego e/o commerciali che comportino vantaggi personali per il dipendente; sono vietate le offerte di denaro o doni ai dipendenti ed ai loro parenti, così come non è consentito il tentativo di porre in essere tali condotte.
All’impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; l’accesso agli atti dovrà essere formalmente richiesto e motivato dal soggetto interessato e sarà consentito in conformità alla normativa vigente.

5. Dovere di segnalazione
L’impresa ha l’obbligo di segnalare ad Acque Veronesi:
  • qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell’esecuzione del contratto;
  • qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o alla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.
6. Interposizione di manodopera
Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l’affidamento, in qualsiasi forma, dell’esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
Le imprese appaltatrici o subappaltatrici sono inoltre tenute a rispettare le vigenti prescrizioni in materia di impiego e permesso di soggiorno di lavoratori extra-comunitari immigrazione, fornendo alla stazione appaltante aggiornate informazioni in merito a detti lavoratori, al fine di consentire una efficace vigilanza sul rispetto della richiamata normativa.

7. Accettazione del Codice
Una dichiarazione di piena e incondizionata accettazione del presente Codice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere allegata ai documenti prodotti in sede di offerta delle singole gare, a pena di esclusione dalle stesse.
Per gli appalti affidati alle imprese iscritte all’Albo dei fornitori di Acque Veronesi tale dichiarazione potrà essere resa una sola volta con valenza per tutta la durata dell’iscrizione.

8. Violazioni del codice etico
La violazione delle norme contenute nel presente Codice poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto (artt. 2, 3 e 6), accertata previa contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, comporta l’esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l’annullamento dell’aggiudicazione.
La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell’impresa appaltatrice.
La violazione degli articoli n. 2, 3, 4, 5, 6, debitamente comprovata, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 è causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti.
Seconda Parte
CONDOTTA DEI DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE
9. Imparzialità
Il dipendente garantisce la parità di trattamento delle imprese che vengano in contatto con
Acque Veronesi.
Egli si astiene dal compimento di qualsiasi atto arbitrario che possa produrre effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale.

10. Riservatezza
Il dipendente, al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni comunicate dalle imprese che
entrano in contatto con Acque Veronesi:
  • si astiene dal diffondere e dall’utilizzare, a scopo personale, le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti posti a tutela del diritto di informazione e di accesso;
  • mantiene, con particolare cura, la riservatezza circa l’intera procedura di gara e sui nominativi dei concorrenti fino all’aggiudicazione.
11. Indipendenza e dovere di astensione
Il dipendente non svolge alcuna attività contrastante con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio ed evita ogni coinvolgimento in situazioni che possano nuocere agli interessi o all’immagine di Acque Veronesi.
Il dipendente rende nota al proprio dirigente la eventuale propria partecipazione ad organizzazioni, o ad altri organismi le cui attività si intersechino con lo svolgimento dell’attività negoziale propria dell’ufficio.
Il dipendente evita di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

12. Regali ed altre utilità
Il dipendente non chiede, né accetta, per sé o per altri, regali od altre utilità offerti da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture ed agli appalti indetti da
Acque Veronesi.
Il dipendente non accetta dai fornitori, dagli appaltatori e da qualsivoglia contraente dell’azienda, per uso e/o vantaggio personale o di terzi, utilità spettanti all’acquirente in relazione all’acquisto di beni e servizi per ragioni di ufficio.

13. Attività collaterali
Il dipendente non accetta da soggetti diversi da Acque Veronesi retribuzioni od altre prestazioni in denaro o in natura, né incarichi di collaborazione in qualsivoglia forma e/o modalità, salvo che a ciò sia preventivamente autorizzato dalla Società.

14. Inosservanza
La violazione degli obblighi contenuti nel presente codice comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari così come previsto dal Codice Etico e disciplinare di Acque Veronesi.
L’inosservanza del presente Codice assume rilievo anche con riferimento all’assegnazione degli incarichi ed alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incentivi economici.

15. Pubblicità e modifiche
La Società procede alla diffusione del Codice presso i destinatari secondo le seguenti modalità:
  • affissione all’albo aziendale;
  • pubblicazione sul sito web e nell’intranet aziendale.
Eventuali modifiche del presente Codice saranno rese note a dipendenti, fornitori e terzi interessati
con le medesime modalità.
 
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Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 ottobre 2008;
aggiornato in data 17 ottobre 2012.

Allegati


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